Prot. 2/2014

Decreto

per la nomina dei decani

 

– Dovendo provvedere alla nomina dei decani;

– visti i cann. 553 e 554 deI C.J.C.;

 

ordiniamo e stabiliamo

 

quanto segue:

 

art. 1

Per l’ufficio di decano hanno diritto di voto e sono eleggibili:

  1. tutti i sacerdoti incardinati in diocesi;
  2. i sacerdoti secolari non incardinati in diocesi ed i membri di un istituto di vita consacrata o di una società di vita apostolica che esercitano il ministero nell’ambito del territorio decanale.

 

art. 2

La consultazione previa avviene attraverso l’elezione, nei singoli decanati, di tre presbiteri da presentare al Vescovo (can. 553 § 2).

 

art. 3

Il decano uscente convoca almeno sette giorni prima del giorno stabilito l’assemblea dei presbiteri aventi diritto di voto.

 

art. 4

Le operazioni di voto sono presiedute dal decano uscente, assistito da due presbiteri scrutatori.

Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.

 

 

art. 5

Compiuta la votazione, si tiene il pubblico scrutinio. Al termine di esso il decano uscente e i due scrutatori redigono il verbale della seduta. Gli stessi dopo averne dato lettura al presbiterio decanale lo firmano, avendo cura di consegnarlo al vescovo in busta chiusa, insieme a tutte le schede con i risultati.

 

art. 6

Il vescovo nomina decani i presbiteri presentati che avrà giudicato idonei (can. 554 § 1).

L’ufficio di decano ha durata quinquennale.

 

Disponiamo che queste norme entrino in vigore oggi stesso.

 

 

Ischia, dalla Sede Vescovile, addì 11 gennaio 2014

 

 

+ Pietro Lagnese

Vescovo

 

don Agostino Iovene

Cancelliere Vescovile