Prot. 2/2014
Decreto
per la nomina dei decani
– Dovendo provvedere alla nomina dei decani;
– visti i cann. 553 e 554 deI C.J.C.;
ordiniamo e stabiliamo
quanto segue:
art. 1
Per l’ufficio di decano hanno diritto di voto e sono eleggibili:
- tutti i sacerdoti incardinati in diocesi;
- i sacerdoti secolari non incardinati in diocesi ed i membri di un istituto di vita consacrata o di una società di vita apostolica che esercitano il ministero nell’ambito del territorio decanale.
art. 2
La consultazione previa avviene attraverso l’elezione, nei singoli decanati, di tre presbiteri da presentare al Vescovo (can. 553 § 2).
art. 3
Il decano uscente convoca almeno sette giorni prima del giorno stabilito l’assemblea dei presbiteri aventi diritto di voto.
art. 4
Le operazioni di voto sono presiedute dal decano uscente, assistito da due presbiteri scrutatori.
Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.
art. 5
Compiuta la votazione, si tiene il pubblico scrutinio. Al termine di esso il decano uscente e i due scrutatori redigono il verbale della seduta. Gli stessi dopo averne dato lettura al presbiterio decanale lo firmano, avendo cura di consegnarlo al vescovo in busta chiusa, insieme a tutte le schede con i risultati.
art. 6
Il vescovo nomina decani i presbiteri presentati che avrà giudicato idonei (can. 554 § 1).
L’ufficio di decano ha durata quinquennale.
Disponiamo che queste norme entrino in vigore oggi stesso.
Ischia, dalla Sede Vescovile, addì 11 gennaio 2014
+ Pietro Lagnese
Vescovo
don Agostino Iovene
Cancelliere Vescovile