Diocesi di Ischia

 Non disprezzo, ma custodia fraterna

 

Alcune indicazioni per la cura pastorale
dell’esperienza spirituale di Zaro

 

Come affermato nella Lettera Pastorale dell’8 settembre 2023, il “fenomeno Zaro” si presenta come una realtà che ha portato «alla decisione unanime di proseguire il percorso ecclesiale di discernimento» sull’esperienza spirituale che da decenni si sviluppa “attorno” ad esso, alla luce delle nuove Norme pubblicate dal Dicastero per la Dottrina della Fede ed entrate in funzione lo scorso 19 maggio 2024[1]. Si può infatti affermare che, fino ad oggi, è generalmente percepibile in tale esperienza spirituale una certa “serietà” (nei suoi testimoni, nei suoi contenuti, nei suoi frutti). Serietà che, però, non va confusa con un suo riconoscimento pubblico da parte dell’autorità ecclesiastica e con le conseguenze che ne derivano sul piano disciplinare e pastorale; né comporta che essa debba diventare punto di riferimento e criterio di valutazione per la vita e la pastorale della Chiesa sull’Isola e al di fuori di essa.

Allo stato attuale, l’esperienza spirituale di Zaro – iniziata nel lontano 1994 – è una realtà da non disprezzare e da custodire fraternamente, senza divisioni, inutili contrapposizioni, protagonismi fuori luogo o sterili paure. Nel 2014, l’allora Vescovo di Ischia, mons. Pietro Lagnese, aveva istituito una commissione di studio che ha terminato i suoi lavori nel momento in cui egli venne chiamato a guidare la diocesi di Caserta. Considerati i risultati di quel lavoro, mons. Gennaro Pascarella, a lui succeduto nella guida della Diocesi, e ora io stesso, abbiamo ritenuto che sussistano le condizioni previste dalle Norme per continuare il discernimento[2].

Ho pertanto ricostituito la commissione di studio, affinché, nei modi e nei tempi che saranno necessari, tutto sia fatto in modo tale da sottoporre al Dicastero per la Dottrina della Fede «tutti gli atti relativi al caso esaminato per l’approvazione finale»[3], compresa la mia valutazione-proposta personale (Votum)[4] che maturerò attraverso l’ascolto, la preghiera e l’esercizio dell’ufficio episcopale a me affidato.

Il Dicastero provvederà «ad esaminare gli atti del caso, valutando gli elementi morali e dottrinali di tale esperienza e l’uso che ne viene fatto, e il Votum del Vescovo diocesano. Il Dicastero potrebbe richiedere al Vescovo diocesano ulteriori informazioni, oppure chiedere altri pareri, o procedere, in casi estremi, ad un nuovo esame del caso, distinto da quello realizzato dal Vescovo diocesano. Alla luce dell’esame svolto, procederà a confermare o meno la determinazione proposta dal Vescovo diocesano»[5]. A questo punto, «ricevuta la risposta del Dicastero, salvo diversa indicazione da parte dello stesso, il Vescovo diocesano, d’intesa con il Dicastero, renderà noto al Popolo di Dio con chiarezza il giudizio sui fatti in questione»[6].

 Se è vero che quanto appena detto delinea un percorso “tecnico” per “addetti ai lavori”, è altrettanto vero che tutti i fedeli della diocesi sono chiamati a partecipare a questo cammino di discernimento, innanzi tutto con il cuore libero da ogni pregiudizio e perciò pronto a cercare quel che è vero e non quel che fa comodo. Tutto questo attraverso un comportamento che non generi confusione, disorientamento o fraintendimenti, memori delle parole dell’apostolo Paolo: «Dio non è un Dio di confusione, ma di pace […]: ogni cosa sia fatta con decoro e con ordine» (1 Cor 14,33.40). Le disposizioni che seguono illustrano il come realizzare insieme questo percorso di partecipazione sinodale al discernimento ecclesiale che, in quanto volto al bene della Chiesa, sempre interpella la Chiesa tutta e non soltanto qualcuno.

Tutto ciò premesso, dispongo che

 

  1. non si organizzino celebrazioni, attività e/o iniziative da parte di chicchessia che diano impressioni e motivi per far pensare a chi vi prende parte e a chi ne venisse a conoscenza che la Chiesa abbia riconosciuto ufficialmente l’esperienza spirituale di Zaro; oppure che l’abbia ufficialmente rifiutata;
  2. i fedeli, sia singolarmente che in gruppo, possono accedere al bosco di Zaro, sia nei giorni tradizionalmente deputati agli incontri, sia in altro tempo, coscienti di compiere un atto di venerazione privata e individuale alla Madre del Signore, e non un atto di venerazione ecclesiale che impegna la vita della comunità; ciò vale anche per tutti i sacerdoti ed i diaconi, qualunque sia la loro appartenenza;
  3. non si organizzino pellegrinaggi in forma ufficiale nel bosco di Zaro, dal momento che il pellegrinaggio suppone un luogo che la Chiesa ha ufficialmente destinato alla preghiera pubblica dei fedeli, e il bosco di Zaro non è tale;
  4. l’Eucaristia non sia celebrata nel bosco di Zaro, non sussistendo al momento le condizioni necessarie per farlo;
  5. il sacramento della Riconciliazione sia celebrato nel bosco di Zaro solo dai sacerdoti a ciò ufficialmente deputati dalla Diocesi e presenti in loco;
  6. i pii esercizi di pietà mariana utilizzati nella preghiera siano quelli tradizionali della Chiesa e raccomandati dal suo Magistero;
  7. i testi dei cosiddetti “messaggi” siano consegnati esclusivamente al delegato della Diocesi, cui spetterà di conservarli presso la Curia diocesana; e di comunicarli, previo l’esito positivo del loro esame secondo la dottrina e la morale della Chiesa, all’Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi e all’Associazione “Madonna di Zaro ONLUS”, affinché siano pubblicati in una pagina appositamente dedicata nei canali/organi di comunicazione propri a ciascuno;
  8. qualora vi fossero cosiddetti “messaggi” in conflitto con la dottrina e la morale della Chiesa, la Diocesi si assume la responsabilità della loro mancata pubblicazione, al fine di tutelare la retta fede di tutti;
  9. l’esperienza dei “cenacoli di preghiera” non rimanga chiusa in se stessa, ma faccia riferimento alle parrocchie di appartenenza dei loro membri; e i sacerdoti siano disponibili ad offrire il necessario accompagnamento pastorale secondo l’insegnamento della Chiesa;
  10. tutto ciò che afferisce alla dimensione economica andrà regolato in maniera tale da garantire una trasparenza assoluta di tutti i soggetti coinvolti, attraverso gli strumenti che verranno ritenuti più idonei allo scopo;
  11. i sacerdoti, così come i responsabili dei movimenti ecclesiali e dei gruppi parrocchiali, i catechisti e le catechiste, i religiosi e le religiose, presenti in Diocesi, tenendo presente la vita e gli orientamenti della Chiesa diocesana:

a) si astengano, nell’esercizio del loro ministero e servizio, dal proporre la loro personale opinione, sia essa positiva, negativa o indifferente, sull’esperienza spirituale di Zaro; sono invece liberi di farlo in maniera privata, sempre tenendo presenti le esigenze della carità (cfr. 1 Cor 13,4-6);

b) sottolineino frequentemente nell’esercizio del loro ministero, servizio e attività, gli elementi essenziali che permettono ai credenti di «evitare le trappole e le illusioni del “consumismo spirituale” oggi assai in voga […]. Il consumismo spirituale fa della ricerca di quel che è “straordinario” il suo nutrimento, perché nel suo delirio di onnipotenza disprezza tutto ciò che ha a che fare con la quotidianità, con la piccolezza, l’umiltà, la fragilità, il mistero, il silenzio, il nascondimento»[7];

c) sottolineino frequentemente nell’esercizio del loro ministero, servizio e attività, gli elementi essenziali che fanno crescere i credenti nella corresponsabilità per il bene comune, al di là di ogni forma di indifferenza e/o di rivendicazione di interessi di parte;

d) sottolineino frequentemente nell’esercizio del loro ministero, servizio e attività, la presenza e l’influsso stabili e ordinari della santa Madre del Signore, Maria, che si esplicitano, con le modalità proprie a ciascuno, nelle celebrazioni sacramentali, nell’ascolto orante della Parola di Dio, nella preghiera dei pii esercizi, nelle varie opere di carità.

+ Carlo Villano
Vescovo di Pozzuoli e di Ischia

 

[1] «La Chiesa potrà compiere il dovere di discernere: a) se sia possibile scorgere nei fenomeni di presunta origine soprannaturale la presenza dei segni di un’azione divina; b) se negli eventuali scritti o messaggi di coloro che sono coinvolti nei presunti fenomeni in parola non vi sia nulla che contrasti con la fede e i buoni costumi; c) se sia lecito apprezzarne i frutti spirituali, o risulti necessario purificarli da elementi problematici o mettere in guardia i fedeli dai pericoli che ne derivano; d) se sia consigliabile una loro valorizzazione pastorale da parte dell’autorità ecclesiastica competente» (Norme 2024, I, A, 10).

[2] Cfr. Norme 2024, II, B, artt. 7-19.

[3] Norme 2024, II, B, art. 19.

[4] «Conclusa l’istruttoria ed esaminati attentamente gli eventi e le informazioni raccolte, considerata anche la ricaduta che i presunti fatti hanno avuto sul Popolo di Dio a lui affidato, con speciale riguardo anche alla fecondità dei frutti spirituali generati dalla nuova devozione eventualmente sorta, il Vescovo diocesano, con l’aiuto del Delegato, prepari una relazione sul presunto fenomeno. Tenendo conto di tutti i fatti del caso, sia positivi sia negativi, rediga un Votum personale al riguardo, proponendo al Dicastero un giudizio finale» (Norme 2024, II, B, art. 18).

[5] Norme 2024, II, B, art. 20.

[6] Norme 2024, II, B, art. 21 § 1.

[7] Lettera Pastorale, 8 settembre 2023.

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